Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

 

Il disposto della Legge L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 Giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente se di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono oppure, secondo una recente interpretazione, sulla propria pagina facebook.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, e pertanto:
Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)
• Società di persone (Snc, Sas)
• Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, in regime de minimi, regime forfettario);
Società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
Stato;
• Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
• Istituzioni universitarie;
• Istituti autonomi case popolari;
• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
• Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
• Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
• Agenzie fiscali;
• Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.
Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
• Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
Data di incasso;
• Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
• la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 Euro”;
• la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Se non disponi di un sito aziendale nè di una pagina facebook e vuoi appoggiarti alla tua Associazione di categoria, Confcommercio del Miranese e Confcommercio di Venezia oppure non sei ancora socio ma ti vuoi iscrivere per poter usufruire questa opportunità,  lascia qui i tuoi dati per richiedere il servizio.

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