DPCM 26 APRILE 2020 : i punti principali del Decreto
DPCM 26 APRILE 2020: i punti principali del Decreto
Le disposizioni andranno in vigore dal 4 maggio 2020, sostituendo quelle del decreto del 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’articolo 2 .
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale
Sono previste ulteriori misure urgenti di contenimento contagio sull’intero territorio nazionale modulate per tipologia di attività e ambito.
Restano sospese:
-le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 che conferma quello del DPCM del 10 aprile ed inserisce il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
– le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza
– le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM del 10 aprile 2020;
Restano aperte e/o consentite:
-le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto, alla quale si aggiunge la ristorazione con asporto con l’obbligo di rispettare la distanza e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze
– i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Per gli esercizi commerciali e servizi la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5
Nella sezione Emergenza coronavirus trovi il DPCM 26 Aprile